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F.I.S.M.  (Federazione Italiana Scuole Materne)

FEDERAZIONE  PROVINCIALE  DI  AGRIGENTO

Viale della Vittoria, 1 - 92100 Agrigento

S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea dei soci del 29.03.2003

Atto Costitutivo

L’anno duemilatre, il giorno trenta l mese di settembre, alle ore 16,00 in Agrigento nei locali della Rettoria di S. Calogero al Viale della Vittoria, 1 di Agrigento, sono presenti i Signori:

  1. Mons. LI GREGNI Lucio, Sacerdote, nato in Cammarata il 26 agosto 1931, residente in Agrigento, piazza Don Minzoni, 19, Codice Fiscale LCRLCU31M26B486A;
  2. Dott. SEVERINO Giuseppe, pensionato, nato in Agrigento il 12 dicembre 1942, ivi residente in via Pascal, 26, Codice Fiscale SVRGPP42R12A089Q;
  3. Dott. MODICA Vincenzo, dottore commercialista, nato in Casteltermini l’11 maggio 1970, ivi residente in via Vittoria Nenni, 21, Codice Fiscale MDCVCN70E11A089S;
  4. Geom. GIBILARO Calogero, libero professionista, nato in Cervo il 18 ottobre 1943, residente in Agrigento, via Mattarella, 125, Codice Fiscale GBLCGR43R18C559F;
  5. Geom. INFANTINO Gerlando, pensionato, nato in Agrigento il 25 agosto 1946, ivi residente in via Pastore, 3, Codice Fiscale NFGLN46M25A089Q.
I comparenti, tutti cittadini italiani, convengono, concordano e stipulano la costituzione di una Federazione come specificato negli articoli appresso descritti:
1°) Gli intervenuti costituiscono la Federazione Provinciale della Scuole Materne dell’Infanzia (F.I.S.M.) della Provincia di Agrigento;
2°) La sede della Federazione è in Agrigento, provvisoriamente presso la Rettoria di San Calogero al viale della Vittoria, 1;
3°) La Federazione, aderisce, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa  e  patrimoniale, alla Federazione Italiana Scuole Materne Nazionale, costituita con atto pubblico Notar Armati di Roma l’1 maggio 1974 e alla Federazione Italiana Scuole Materne Regionale, costituita con atto Notaro Grasso a Caltanissetta il 21 aprile 1976;
4°) La Federazione si propone gli scopi di cui all’articolo 4 dello Statuto che,  firmato  dalle parti,  si  allega al presente scritto, dichiarando i convenuti di ben conoscerlo e di approvarlo;
5°) La Federazione sarà retta oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle dello Statuto citato ed allegato;
6°)  A comporre il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio sono nominati membri del Consiglio i Signori: Mons. LI GREGNI Lucio; Dott. SEVERINO Giuseppe; Dott. MODICA Vincenzo; Geom. GIBILARO Calogero; Geom. INFANTINO Gerlando;
7°)   I membri del Consiglio Direttivo, riuniti in prima assemblea, nominano a sensi dell’art. 15 dello Statuto:
Mons. LI GREGNI LUCIO – Presidente;
Dott. SEVERINO Giuseppe – Vice Presidente;
Geom. INFANTINO Gerlando – Segretario.
Tutti i nominati dichiarano di accettare le cariche conferite, ringraziano e dichiarano che contro di loro non sussistono cause di ineleggibilitĂ  o di decadenza a norma di legge;
8°)  I convenuti dichiarano tutti che l’allegato Statuto si intende parte integrante del presente atto costitutivo e lo stesso deve intendersi qui integralmente riportato e fedelmente trascritto;
9°) Per quanto qui non espressamente regolato soccorrono leggi, usi e consuetudini vigenti.
Letto, firmato e sottoscritto. Agrigento 30 settembre 2003
LI GREGNI LUCIO
SEVERINO Giuseppe
MODICA Vincenzo
GIBILARO Calogero
INFANTINO Gerlando

 

Titolo I° - Norme Generali
Art.  1 - Costituzione e durata

  1. La Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Agrigento (che assume  la denominazione F.I.S.M.  Agrigento,  Federazione Italiana Scuole Materne – Provincia di  Agrigento) è l’organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Scuole dell’Infanzia non statali, paritarie e non, operanti nella Provincia di Agrigento che si qualificano autonome e orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità dei  bambini  e  delle bambine, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma  il 1°  marzo  1974),  ed   alla F.I.S.M.Regionale Sicilia (Fondata a Caltanissetta il 21 aprile 1976).L’associazione non ha fini di lucro.
  2. La sua durata è illimitata. La sua sede è in Agrigento, Viale della Vittoria, 1.
  3. Le Scuole dell’infanzia aderenti alla Federazione possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di  età inferiore a  quella prevista, per l’ammissione   alla   scuola dell’infanzia, nell’ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.
Art.  2 - Obiettivi

La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi   contenuti   nelle   dichiarazioni   dell’O.N.U.,   della   Comunità Europea sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art.  3 - Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo
  1. La Federazione ha struttura democratica. I componenti gli Organi  della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E’ inclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di gestione, tra le scuole aderenti, nonché fonti di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.
  2. Alla Federazione aderiscono le singole Scuole dell’Infanzia autonome, operanti nella  Provincia di Agrigento, tramite il rappresentante legale dell’Ente gestore o suo delegato.
  3. Per far parte della Federazione, la singola Scuola dell’Infanzia deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l’impegno a rispettare lo Statuto della Federazione e le delibere degli Organi federali; l’impegno al versamento delle quote sociali; l’accettazione dei fini e degli scopi della Federazione. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale.
  4. L’adesione di una scuola alla FISM è incompatibile con l’adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE e AGIDAE.

Art.  4 - Scopi e strumenti

  1. La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole materne aderenti. In particolare: a) Promuove ed aiuta la costituzione di nuove  Scuole dell’Infanzia autonome e di nuovi servizi all’infanzia; b) Procura alle  scuole  aderenti  direttamente o indirettamente servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo-fiscale; c) Promuove occasioni di approfondimento dell’ispirazione cristiana nella scuola; d) Predispone opportuni  mezzi  d’informazione destinati  alle scuole aderenti; e) Rappresenta le scuole aderenti nei  rapporti con le autorità civili, religiose e amministrative; f) Favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella Scuola dell’Infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento; g) Sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, procedimenti legislativi  ed  interventi  economici a favore delle scuole aderenti; h) Informa e sensibilizza l’opinione pubblica intorno al servizio reso dalle Scuole dell’Infanzia aderenti.
  2. La Federazione realizza i suoi scopi con gli  strumenti più idonei, tra i quali  centri  servizi,  la  stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.
  3. La Federazione garantisce alle scuole aderenti la propria autonomia statutaria  ed amministrativa, ne rispetta e difende l’autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

Art.  5 - Cessazione di appartenenza alla Federazione

  1. Le singole Scuole dell’Infanzia aderenti cessano di far parte della Federazione: a) Per chiusura della scuola; b) Per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi; c) Per il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 3; d) Per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari; contro la cancellazione e ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
  2. La Scuola dimissionaria non ha diritto al rimborso delle quote versate, ed è tenuta a versare quelle dovute per l’esercizio in corso.

Art.  6 - Comunità educativa

La federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori della singola Scuola dell’Infanzia.


Art.  7 - Consulente ecclesiastico

L’Autorità ecclesiastica provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico.

Art.  8 - Patrimonio sociale

1.  Il patrimonio della Federazione è costituito:

- Dalle quote associative degli Scuole aderenti;
- Da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- Da eventuali proventi di gestione;
- Da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.


Art.  9 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Federazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.  Al termine  dell’esercizio il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea Provinciale per l’approvazione, entro quattro mesi, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

 

Titolo II° - Organi e loro attribuzioni

 

Art.  10 - Organi della Federazione Provinciale

Organi della Federazione sono:
- L’Assemblea Provinciale della Federazione è composta di un rappresentante per ogni scuola  aderente o suo delegato. Partecipano con diritto di voto anche i componenti del Consiglio direttivo in carica;
- Il Consiglio Direttivo, composto da 5 o 7 componenti eletti dalla Assemblea Provinciale, dal  Consulente Ecclesiastico e da eventuali Consiglieri nazionali e regionali residenti nella provincia;
- Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri;
- Il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti.

Art.  11 - L’Assemblea Provinciale

L’Assemblea generale:

- Approva il Regolamento Provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;

- Approva il piano annuale di attivitĂ  e il bilancio preventivo e il consuntivo;

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
- Elegge il Collegio dei Probiviri, ogni quattro anni;
- Elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
- Delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della federazione.

Art.  12

L’Assemblea Provinciale si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere convocata in sessione straordinaria secondo necessità.
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, deve essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente Provinciale della Federazione.
L’adunanza è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice deipresenti.
Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altre Scuole dell’Infanzia aderenti, con delega scritta, ogni scuola aderente non può rappresentare più di un'altra scuola aderente.

Art.  13

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di  un  terzo dei  componenti  dell’Assemblea Provinciale con apposita deliberazione,  preventivamente  iscritta all’ordine del  giorno,  da parte dell’Assemblea Provinciale sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno dei  due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.  14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e:
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale;

- Accetta l’adesione delle scuole che ne fanno richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dichiara la  cessazione degli associati a norma dell’art. 5;
- Determina le quote associative annuali;
- Predispone il piano annuale di attivitĂ ;
- Redige il preventivo e il consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale;
- Delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- Delibera le convocazioni, ordinaria e straordinaria, dell’Assemblea;
- Predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all’Assemblea Provinciale;
- Svolge una funzione di riferimento e di coordinamento delle scuole aderenti;
- Sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati;
- Promuove iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale, amministrativo,  economico e  religioso, ritenute necessarie ed opportune, per il potenziamento della Federazione e delle scuole aderenti.

Art.  15

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può  invitare a partecipare, alle proprie riunioni, esperti nelle diverse materie.
Il Consiglio Direttivo è responsabile dinnanzi all’Assemblea Provinciale.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art.  16

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente Provinciale.
Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente Provinciale su richiesta di almeno in terzo  dei  componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta.
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art.  17

Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo subentrano, nell’ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo  ratificata dall’Assemblea nella successiva adunanza.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente Provinciale rimarrà in carica per  l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di convocare l’Assemblea Provinciale entro tre mesi.

Art.  18 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Egli gode di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; vigila e dirige l’attività della Federazione;  convoca l’Assemblea; firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio; emette e firma i mandati di pagamento; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi d’urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva.
Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni al Vice-Presidente o ad altro membro del  Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente,  ad esclusione delle funzioni già delegate.

Art.  19 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-tesoriere redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Provinciale  su incarico del Presidente Provinciale; è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri; cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva  i libri  dell’ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente Provinciale, o dal suo delegato; cura  l’inventario dei beni della Federazione Provinciale; predispone il preventivo e il consuntivo da  presentare all’esame del Consiglio; espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l’attività della Federazione.

Art.  20 - Il Collego dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri giudica “ex bono et acquo” e senza formalità di procedura  tutte  le eventuali  controversie tra gli Associati, relative al rapporto associativo, o tra loro e l’Associazione.
I componenti il Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art.  21 - Scioglimento e liquidazione della Federazione

Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un’apposita Assemblea,  con la  presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta,
deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal  Consiglio Direttivo,  nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.

Art.  22

In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione, residuato dalla liquidazione, viene devoluto ad Associazione/i aventi finalitĂ  analoghe.
I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall’Assemblea insieme alla delibera che  stabilisce  l’estinzione della Federazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.  23 - Norme conclusive

Per quanto non previsto, nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della F.I.S.M., ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Agrigento
il 13 ottobre 2003 al n. 3573 sez. 3.